Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali che regolano la materia dello spettacolo dal vivo e le modalità

 

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dell'intervento pubblico, in applicazione del principio di competenza concorrente richiamato nell'articolo 1, comma 2, finalizzato alla tutela delle esigenze delle diverse fasce sociali dei cittadini, nonché della specificità delle varie realtà regionali e locali, anche attraverso atti di intesa e di coordinamento fra le varie componenti della Repubblica.
      2. La Repubblica, considerandola quale insostituibile strumento di affermazione della identità culturale italiana all'estero, sostiene la diffusione delle varie forme dello spettacolo dal vivo, con particolare riferimento all'ambito dell'Unione europea e dei Paesi tradizionalmente destinatari dei flussi migratori riguardanti cittadini italiani.
      3. In attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Repubblica attribuisce particolare importanza:

          a) alla tutela e all'ampliamento delle strutture e dei luoghi di spettacolo, allo scopo di realizzare una rete organicamente diffusa su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree teatralmente e musicalmente depresse;

          b) alla diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso un adeguato utilizzo dei vari strumenti di comunicazione;

          c) alla predisposizione di progetti formativi indirizzati alle scuole di ogni ordine e grado e alle università, anche quali strumenti sussidiari alla normale attività didattica;

          d) alla salvaguardia delle professionalità artistiche, tecniche e organizzative, nonché della relativa attività di formazione e di aggiornamento, anche promuovendo, ad ogni livello istituzionale, la stipula di atti di intesa su base convenzionale finalizzati alla creazione di sinergie adeguate alla realizzazione di progetti di formazione e di alta specializzazione.

      4. Ai fini di cui al presente articolo, la Repubblica incentiva l'attività di tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo anche attraverso adeguati strumenti fiscali di

 

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carattere agevolativo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8.