1. La presente legge definisce i princìpi fondamentali che regolano la materia dello spettacolo dal vivo e le modalità
a) alla tutela e all'ampliamento delle strutture e dei luoghi di spettacolo, allo scopo di realizzare una rete organicamente diffusa su tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo alle aree teatralmente e musicalmente depresse;
b) alla diffusione della cultura dello spettacolo dal vivo attraverso un adeguato utilizzo dei vari strumenti di comunicazione;
c) alla predisposizione di progetti formativi indirizzati alle scuole di ogni ordine e grado e alle università, anche quali strumenti sussidiari alla normale attività didattica;
d) alla salvaguardia delle professionalità artistiche, tecniche e organizzative, nonché della relativa attività di formazione e di aggiornamento, anche promuovendo, ad ogni livello istituzionale, la stipula di atti di intesa su base convenzionale finalizzati alla creazione di sinergie adeguate alla realizzazione di progetti di formazione e di alta specializzazione.
4. Ai fini di cui al presente articolo, la Repubblica incentiva l'attività di tutti i soggetti dello spettacolo dal vivo anche attraverso adeguati strumenti fiscali di